La Control Roome della Visma-Lease a Bike © Visma-Lease a Bike
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La Visma-Lease a Bike lancia la Control Room, l'UCI manda subito le guardie

Un furgone per monitorare in tempo reale i dati degli atleti in corsa è l'ultimo ritrovato in casa giallonera. Ma l'Unione Ciclistica Internazionale ha aperto una verifica a livello regolamentare

27.06.2024 18:17

Stamattina la Visma-Lease a Bike ha annunciato con orgoglio l'esordio, al Tour de France, di una propria Control Room, cosiddetta. Si tratta di un furgone attrezzato che, come potrete vedere nel video qui sotto, fungerà da centro di raccolta dati nel corso delle tappe, al fine di permettere che tali dati vengano analizzati in tempo reale e in un'unica sede (mobile, nel nostro caso).

L'attrezzatura è fornita da Visma, corporation che nella vita di tutti i giorni produce software per le aziende e per il mondo del business. Alle parole “corporation”, “software” e “business”, ma soprattutto “Control Room”, l'UCI ha capito che doveva intervenire.

L'intervento dell'UCI sulla Control Room della Visma

Sicché, al tripudio ("Pensare senza limiti" è lo slogan) delle parole del team olandese, impegnato in una difficile difesa della doppia maglia gialla conquistata al Tour da Jonas Vingegaard nel 2022 e 2023, ha immediatamente fatto da contraltare un secco comunicato dell'Unione Ciclistica Internazionale, che si è sentita in dovere di puntualizzare alcune cose e annunciarne altre.

Il comunicato UCI nello specifico è questo:

L'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) è informata del recente annuncio riguardante l'utilizzo di una “Control Room” da parte dell'UCI WorldTeam Team Visma | Lease a Bike. Stiamo attualmente effettuando delle verifiche per garantire che l'impostazione messa in atto dalla squadra sia conforme al quadro normativo in vigore, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione e la trasmissione dei dati come previsto dall'articolo 1.3.006bis dei Regolamenti UCI.

La nostra priorità è mantenere l’integrità dello sport, garantendo l’equità sportiva, un equo accesso alla tecnologia e il primato dell’uomo sulla macchina. L’UCI si impegna a sostenere questi principi e adotterà le misure appropriate sulla base dei risultati dell’indagine.

Un perimetro d'azione piuttosto ridotto per il furgone di Big Jim

Alzi la mano chi non ha pensato al furgone di controspionaggio di Big Jim!
Alzi la mano chi non ha pensato al furgone di controspionaggio di Big Jim!

Preoccupati che la vicenda potesse causare prima o poi il coinvolgimento dei Caschi Blu dell'ONU, siamo andati a sbirciare l'articolo 1.3.006bis dei Regolamenti UCI. Il testo regolamentare nel suo complesso lo trovate più giù. Posto che dall'entità ciclista-bicicletta sono tanti i dati che è consentito raccogliere, il punto nodale è chi e quando può utilizzare tali dati.

I dati meccanici (quelli riguardanti la bici) sono totalmente fruibili, per regolamento. Quelli fisiologici (riguardanti il corridore) no: solo il ciclista può guardarli durante la competizione, e non terze persone. Parliamo di “frequenza cardiaca, temperatura corporea, frequenza di sudorazione. Altri dati fisiologici, compresi eventuali valori metabolici come, ma non limitati a, glucosio o lattato, non sono autorizzati in competizione”.

Un bello stop preventivo da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale rispetto alla tentazione (quandomai ci fosse stata) di utilizzare troppi dati in corsa. E un riferimento al regolamento UCI che vuol essere un bel perimetro per le attività della neonata Control Room. In pratica “tu hai la Ferrari, bravo, ma la puoi usare solo nel cortile di casa”.

L'articolo 1.3.006bis del regolamento UCI

I dispositivi tecnologici di bordo che rilevano o trasmettono dati possono essere montati sulle biciclette o indossati dai corridori soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo, fatte salve le altre disposizioni dei regolamenti UCI. Il presente articolo riguarda qualsiasi dispositivo che acquisisca o trasmetta dati come di seguito descritto, inclusi ma non limitati a sensori (indossati o ingeriti), transponder, sistemi di informazione del corridore, dispositivi di telemetria.

1. Sono autorizzati i dispositivi che rilevano o trasmettono le seguenti tipologie di dati:

 - Posizionamento: informazioni relative alla posizione del ciclista o della bicicletta;
 - Immagine: immagini o filmati fissi o in movimento ripresi dalla bicicletta (tali dispositivi possono essere montati solo sulla bicicletta a meno che norme specifiche di una determinata disciplina non autorizzino l'uso di dispositivi da parte dei ciclisti);
 - Meccanico: informazioni acquisite dalla bicicletta o da uno qualsiasi dei suoi componenti, inclusi ma non limitati a potenza, velocità, cadenza, accelerometro, giroscopio, cambio, pressione dei pneumatici.

2. Sono autorizzati i dispositivi che rilevano o trasmettono i seguenti dati fisiologici: frequenza cardiaca, temperatura corporea, frequenza di sudorazione. L'autorizzazione è tuttavia limitata ai protocolli di trasmissione che consentono solo al corridore interessato di visionare i dati durante una competizione.

3. I dispositivi che acquisiscono altri dati fisiologici, compresi eventuali valori metabolici come, ma non limitati a, glucosio o lattato, non sono autorizzati in competizione.

L'acquisizione e la trasmissione autorizzate dei dati previste dal presente articolo non consentiranno a un corridore di visualizzare i dati di un altro corridore. Allo stesso modo, le squadre accederanno ai dati dei propri corridori solo laddove tale trasmissione sia autorizzata, a meno che le informazioni relative ai corridori di altre squadre non siano disponibili al pubblico.

Qualsiasi dispositivo tecnologico di bordo montato su una bicicletta deve:

 o Essere installato su un sistema progettato per biciclette e non influenzare la certificazione di qualsiasi elemento della bicicletta;
 o Non causare rischi per la sicurezza di alcun corridore e, pertanto, essere affisso in modo tale da garantire che non sia suscettibile di smontarsi inavvertitamente o che non sia rimovibile.

L'UCI può concedere deroghe a qualsiasi utilizzo previsto della tecnologia di bordo non autorizzato dal presente articolo. Le richieste di deroga saranno valutate, tra l'altro, tenendo conto dei criteri di parità di accesso alle attrezzature, di correttezza e integrità sportiva, e dovranno inoltre rispettare gli articoli da 1.3.001 a 1.3.006. Le deroghe possono essere limitate a eventi e corridori o squadre specifici.

L'UCI non sarà responsabile delle conseguenze derivanti dall'installazione e dall'uso delle dotazioni tecnologiche di bordo da parte dei titolari della licenza, né degli eventuali difetti che dovesse presentare o della loro non conformità. Per motivi di chiarezza, il presente articolo non disciplina né pregiudica la proprietà dei vari dati, nel senso che la raccolta, l'uso e/o lo sfruttamento dei dati rimangono soggetti al consenso del titolare dei relativi diritti.

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Marco Grassi
Giornalista in prova, ciclista mai sbocciato, musicista mancato, comunista disperato. Per il resto, tutto ok!